Assistenza, Protezione e riparazioni per i rifugiati palestinesi e le persone internamente dislocate (IDP)
I rifugiati e le persone internamente dislocate hanno il diritto di essere assistiti e protetti. L’assistenza da parte di entità internazionali è richiesta qualora le autorità nazionali siano incapaci o refrattarie rispetto alla necessità di rispondere ai propri obblighi. Il diritto dei rifugiati e gli obblighi degli stati rispetto ad esso sono stabiliti nella Convenzione dei Rifugiati del 1951.
Assistenza include approvvigionamento di cibo, rifugi, servizi sanitari ed educativi. Il diritto d’asilo deve essere assicurato, così come i diritti umani elementari, i documenti di viaggio e la facilitazione di soluzioni durevoli (rimpatrio, reinsediamento ed integrazione).
Il rimpatrio è l’unica soluzione che corrisponde anche ad un diritto. Tutte le persone dislocate in seguito a violazioni del diritto internazionale e in seguito a crimini di guerra hanno il diritto alla ricompensa per tali violazioni subite. Il rimpatrio è anche contemplato nel Diritto sulla Responsabilità degli Stati.
Negli anni successivi alla Nakba del 1948 un corpo speciale per l’assistenza, la protezione ed il rimpatrio dei rifugiati palestinesi venne istituito. Tale istituzione inizialmente era composta dalla Commissione per la Riconciliazione della Palestina (UNCCP) e dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione dei Profughi (UNRWA) ed includeva tra l’altro l’Alto Commissariato per i Rifugiati (UNHCR).
L’UNCCP aveva lo scopo di provvedere alla protezione dei rifugiati palestinesi, attraverso soluzioni durevoli e riparazioni, tuttavia fallì e venne sciolto nella seconda metà del 1900. L’UNRWA invece doveva provvedere all’assistenza d’emergenza dei rifugiati del 1948 e di quelli del 1967, dislocati con la forza successivamente alle ostilità. Sebbene l’UNRWA abbia aumentato le proprie azioni di protezione attraverso un approccio basato sull’attuazione dei diritti umani, constatiamo oggi una mancanza basilare di protezione dei diritti umani fondamentali del popolo palestinese, specialmente per coloro che vivono nell’area dove agisce l’UNRWA (Libano, Siria, Giordania, e Territori Palestinesi Occupati).
L’UNRWA sta affrontando molte difficoltà nell’applicazione del proprio mandato, dovute soprattutto a tagli di fondi e ai conflitti armati nella regione, così come all’occupazione militare dei territori occupati. Al di fuori dell’area coperta dall’UNRWA l’agenzia internazionale responsabile dell’assistenza e della protezione dei rifugiati palestinesi è l’UNCHR. A molti rifugiati palestinesi che lo richiedono viene spesso negato il diritto d’asilo garantito dalla convenzione del 1951 sui rifugiati. Le autorità e le corti nazionali inoltre non hanno mai applicato o hanno malamente interpretato l’articolo 1D della Convenzione sui Rifugiati del 1951. Tale articolo prevede l’obbligo di protezione dei rifugiati del 1948 e del 1967 da parte delle autorità nazionali.
Nessuna agenzia internazionale ha il diritto di intervenire in protezione dei palestinesi internamente dislocati sul territorio israeliano. Negli OPT l’UNRWA e altre organizzazioni internazionali possono fornire assistenza d’emergenza ad alcuni palestinesi internamente dislocati, ma non si può risolvere complessivamente e durevolmente il problema. Non esiste più inoltre un’ agenzia internazionale che si adoperi per trovare una soluzione durevole e comprensiva, che includa riparazioni ai danni subiti dai rifugiati palestinesi. L’UNHCR e l’UNRWA credono che le parti del conflitto debbano adoperarsi verso la ricerca di una soluzione durevole.
Diversamente da molti rifugiati e IDP, che generalmente vogliono essere protetti dal pericolo di essere costretti al ritorno, il primo problema dei rifugiati palestinesi sul territorio israeliano è la negazione di Israele del loro diritto a riparazioni, incluso tra esse il ritorno alle loro case d’origine. Nonostante tale diritto sia contemplato dal diritto internazionale e affermato in molte risoluzioni delle Nazioni Unite, tra cui la numero 194 (1948) e la 237 (1967) in particolare, tale diritto non è mai stato attivato nella pratica. I palestinesi dislocati non hanno accesso alle corti che potrebbero effettivamente trovare rimedi e riparazioni ai danni che hanno subito.



Diritti dei Rifugiati e delle Persone Internamente Dislocate




